Condizioni generali di vendita
1. Assunzione del contratto ‐ Si intende perfezionato solo se da noi confermato per iscritto; senza tale conferma le trattative preliminari non ci impegnano anche se
da esse risultano definiti tutti i termini del contratto. Quando è convenuto un versamento anticipato la ns. conferma scritta è valida solo dalla data del ricevimento
ciel versamento.
2. Consegne ‐ l termini di consegna si intendono riferiti a giornate effettive di lavoro ed hanno comunque in ogni caso, carattere indicativo e natura non essenziale.
Eventuali ritardi non possono dar luogo né a pretese di danni né a risoluzioni anche parziali del contratto. Fra i casi di ritardo sono da comprendersi anche quelli
derivanti da mancanza di ritardo di consegna delle materie prime da parte dei ns. fornitori, della forza elettrica, guasti al macchinario, scioperi generali o locali o
aziendali e più in genere tutti quei fatti non imputabili a dolo o colpa della venditrice. Verificandosi taluna di dette ipotesi la venditrice avrà a sua scelta. facoltà di
ridurre il quantitativo della fornitura o differire il termine di consegna o di risolvere il contratto senza che ciò derivi per il committente diritto a risarcimento o
compensi di sorta. fatta eccezione al solo caso di risoluzione, in cui il committente avrà diritto alla sola restituzione, senza interessi, di quanto avesse corrisposto
in anticipo.
3. Dati, figure, ecc. ‐ l dati, le figure, i prospetti ed i disegni indicati nei cataloghi o citati nella descrizione della fornitura non sono impegnativi.
La venditrice si riserva il diritto di consegnare apparecchi o parti di essi con quelle eventuali modifiche che saranno a suo giudizio ritenute necessarie.
4. Rischi ‐ La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se sia stata pattuita la vendita franco porto o destino. La merce non viene coperta da
assicurazione se non a seguito di formale richiesta e per conto e spese del committente. Il committente è tenuto a verificare peso, quantità ed eventuali avarie
dell’imballaggio prima del ritiro e fare, se del caso, le opportune riserve al vettore. La venditrice non risponde della perdita totale o parziale né dell’avaria.
5. Imballo ‐ La venditrice provvede a spese del committente ad un imballaggio normale. Imballaggi speciali dovranno espressamente essere richiesti. Non si
accettano resi se non autorizzati.
6. Pagamento ‐ Deve essere effettuato al nello di ogni spesa, sconto o tasse e per contanti al domicilio delta venditrice alle scadenze stabilite.
Il mancato pagamento, poiché i termini di pagamento sono essenziali, autorizza la venditrice ad emettere tratta e a richiedere il rimborso delle spese tutte con gli
interessi di mora in ragione del 3% annuo superiore al tasso di sconto bancario corrente. Il mancato pagamento autorizza altresì la venditrice, in qualsiasi
momento, anche successivo, ad avere diritto a ritenere risolto il contratto con facoltà di esigere il pagamento del dovuto, oltre gli interessi di mora calcolati come
sopra detto e i danni. Il mancato rispetto dei termini di pagamento, da considerarsi sempre essenziali, comporta anche la costituzione in mora dal giorno della
inosservanza del primo termine di pagamento non rispettato, e dalla venditrice i diritti suddetti, con esclusione di ogni valutazione sulla maggiore o minore
validità dell’inadempienza. L’accettazione di acconti da parte della venditrice in ordine a pagamenti non effettuati nei ter mini non costituisce sanatoria
dell’inadempienza del cliente se non nel caso che la sanatoria venga riconosciuta per iscritto.
7. Prezzi ‐ I prezzi indicati nei preventivi e nelle conferme d’ordine sono suscettibili di variazioni in relazione agli aumenti degli elementi di costo che si verificassero
nel corso della fornitura. Verificandosi le condizioni per la variazione dei prezzi, la venditrice dovrà richiederli a mezzo di Raccomandata A.R. alla committente, e
avrà diritto nel frattempo a sospendere la fornitura, alla non decorrenza dei termini, di consegna, e ‐ in caso di non accettazione della variazione dei prezzi ‐ avrà
diritto alla risoluzione immediata del contratto con la riscossione delle opere fino a detto giorno eseguite.
8. Messa in opera ‐ La messa in opera da parte della venditrice deve essere espressamente pattuita ed è sempre a spese del richiedente.
La ns. ditta è esonerata da ogni responsabilità in ordine ai danni procurati ad altre opere dai propri operai nella messa in opera o riparazione delle ns. forniture.
9. Reclami ‐ Non si accettano reclami se non sono avanzati per iscritto alla venditrice entro 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di reclamo da noi accettato,
ci impegneremo a sostituire i pezzi o le parti difettose escluso ogni altro obbligo.
Una volta effettuato il collaudo. anche se a cura di enti pubblici, la committente si intende decaduta da ogni e qualsiasi ulteriore reclamo o denuncia per vizi.
10. Clausola risolutiva espressa ‐ Tutte le condizioni di cui al presente contratto hanno carattere essenziale e costituiscono un unico contesto di guida che, per patto
espresso, la violazione anche di una sola di esse da parte del committente dà alla venditrice il diritto di considerare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod.
Civ. senza valutazione della maggiore o minore gravità dell’inadempienza.
11. Conseguenza dell’inadempienza su altri eventuali contratti o forniture ‐ Le inadempienze relative ad un contratto autorizzano la venditrice a sospendere
l’esecuzione degli altri contratti che fossero in corso.
12. Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni ‐ Il committente non potrà mai opporre alla venditrice alcuna eccezione, protesta, pretesa o reclamo sia in
via giudiziale che in sede stragiudiziale, se prima non avrà adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.
In nessun caso il committente potrà sospendere o ritardare il pagamento delle fatture e degli accessori. Ogni e qualsiasi eccezione o reclamo che il committente
intendesse sollevare o far valere dovrà essere fatto valere in separato giudizio.
13. Clausola del foro ‐ Ad ogni effetto si intende competente il Foro di Modena.
14. Spese ed oneri fiscali ‐ Tutte le spese accessorie e tutti gli oneri fiscali inerenti o conseguenti al contratto di fornitura si intendono ad esclusivo carico del
committente.
15. Modificazioni ‐ Nessuna modificazione alle condizioni di cui sopra sarà ritenuta valida se non approvata in modo esplicito e per iscritto dalla venditrice.
16. Clausola compromissoria per arbitrato obbligatorio ‐ In caso di proteste, reclami e vertenze di qualsiasi genere relative al contratto de quo, le parti si impegnano
fin d’ora a rimettere la risoluzione di ogni vertenza ad un collegio arbitrale composto da un arbitro per parte e da un terzo nominato del Pretore di Modena,
collegio che dovrà pronunciare il lodo entro il termine massimo di gg. 30 dall’incarico. Le parti conferiscono al collegio arbitrate ogni più ampio potere e
attribuiscono alla decisione valore esclusivo.
Le presenti condizioni di vendita vengono accettate con rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, e con espressa accettazione e conferma delle condizioni n. 2, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13 e 16.